Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per la disciplina delle sezioni consultive).

      1. La disciplina delle sezioni consultive del Consiglio di Stato è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere la competenza del presidente del Consiglio di Stato a stabilire ogni anno la composizione delle sezioni sulla base di criteri fissati dal Consiglio di presidenza delle sezioni consultive, di cui all'articolo 4, anche per consentire l'avvicendamento dei componenti;

          b) prevedere che i membri delle sezioni consultive del Consiglio di Stato appartengano ad un unico ruolo e si distinguano secondo le seguenti qualifiche:

              1) presidenti di sezione consultiva;

              2) consiglieri di Stato con funzioni consultive;

          c) prevedere che i posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato con funzioni consultive siano conferiti:

              1) in ragione della metà, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali o equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche nonché a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello o equiparata. La nomina deve avere luogo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di presidenza delle sezioni consultive, contenente valutazioni di piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato consultivo sulla base dell'attività e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinarie di carattere;

 

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              2) in ragione della metà, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali è richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso è indetto dal presidente del Consiglio di Stato in sede consultiva nei primi quindici giorni del mese di gennaio. I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso;

          d) prevedere che con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza delle sezioni consultive, siano stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso;

          e) prevedere che i membri delle sezioni consultive del Consiglio di Stato, al compimento di otto anni di anzianità nella qualifica, conseguano la nomina alla qualifica di cui al numero 1) della lettera b), nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di presidenza delle sezioni consultive sulla base di criteri predeterminati che tengano conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianità di servizio;

          f) prevedere che sul conferimento delle funzioni e sull'assegnazione degli uffici di cui alla lettera e) provveda il Consiglio di presidenza delle sezioni consultive con il consenso degli interessati; prevedere, altresì, che per i posti rimasti scoperti si provveda d'ufficio;

          g) prevedere che i membri delle sezioni consultive del Consiglio di Stato, al

 

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compimento di otto anni di anzianità nella qualifica, conseguano il trattamento economico inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori.